MATERIE TRATTATE

CONTRATTUALISTICA

Assistenza nei contratti: viene effettuata sia nella fase dello studio della legislazione, sia nella fase delle trattative che della negoziazione, con l'assistenza diretta di un legale. La normativa italiana, molto complessa, impone la consulenza legale per evitare che uno dei contraenti sia svantaggiato o che venga dato luogo ad un contratto viziato e poi non eseguibile. L' assistenza si concretizza dunque oltre che nella redazione delle bozze di contratto o revisione delle proposte della controparte e nella redazione di documenti accessori al contratto anche nella predisposizione delle istanze alle Autorità per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nonchè nella consulenza post-contrattuale per la risoluzione di problematiche interpretative od esecutive

RECUPERO CREDITI

Recupero crediti - Esecuzioni mobiliari e immobiliari Nel settore delle obbligazioni, lo studio si occupa, altresì, delle problematiche legate al relativo adempimento o inadempimento compreso il recupero forzoso del credito.

Il debitore risponde per legge dei debiti contratti con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Con le modifiche legislative del 2006 gli strumenti concessi per il recupero del credito sono molto più cogenti, permettono indagini sui beni del debitore ed obbligano lo stesso a dichiarare i beni che possiede. La mancata o falsa dichiarazione espongono il debitore anche a procedimento penale. Altresì più snella e veloce è divenuta l'esecuzione immobiliare.

DIRITTO CIVILE

Il diritto civile è l'insieme o sistema di norme giuridiche che disciplinano gli atti ed i comportamenti dei privati nei loro reciproci rapporti socialmente ed economicamente rilevanti.

Lo Studio Legale Fontana può assistervi in tutte le questioni di diritto civile, in particolare le seguenti:

-Responsabilità contrattuale: Inadempimento contrattuale, vizio del bene o servizio fornito, ritardo nell'esecuzione del contratto, clausole penali, tutela del consumatore.

-Responsabilità professionale: Responsabilità medica e paramedica.

-Responsabilità extracontrattuale: Danni alla salute ed alla persona, diritti della personalità, diritto all'integrità del patrimonio, responsabilità della pubblica amministrazione, inquinamento ambientale, rumore, immissioni, risarcimento danni provocati da minori, responsabilità dei datori di lavoro, risarcimento danni da cose in custodia, risarcimento danni da animali, risarcimento danni da esercizio di attività pericolose, risarcimento danni da rovina di edifici.

-Locazioni (affitti): Redazione di contratti di affitto, procedimenti di sfratto, licenze di finita locazione, consulenza.

-Proprietà privata e condominio: Diritti reali, usucapioni, servitù, comunione, condominio, azioni a difesa della proprietà e del possesso, esecuzioni mobiliari e immobiliari.

DIRITTO SPORTIVO

Vengono seguiti dallo studio molti importanti atleti italiani e stranieri, campioni mondiali o olimpici, per tutte le problematiche connesse allo sport. Sono o sono stati clienti dello studio importanti atleti, tecnici e dirigenti del calcio, ciclismo, atletica leggera, nuoto, pallacanestro, rugby, judo, lotta, sollevamento pesi. L'attività ha riguardato i contratti di lavoro sportivo, le sponsorizzazioni, i danni nell'attività sportiva, il doping, gli arbitrati, i procedimenti disciplinari. Lo studio ha seguito procedimenti sportivi davanti i massimi organi di giustizia sportiva (la CAF – Commissione Appello Federale - di varie federazioni, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI, il TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport con sede in Losanna – CH – è il Tribunale di ultima istanza sulla maggior parte delle controversie sportive ed il suo giudicato è riconosciuto in tutto il mondo sportivo in ogni nazione partecipante ai Giochi Olimpici). Altresì sono state eseguite controversie sportive davanti i Tribunali ed i TAR dello Stato Italiano.

SEPARAZIONI E DIVORZI

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile, dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. Essa non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge.

La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.

Essa si basa sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene omologato dal Tribunale.

Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 5 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.

Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un'eventuale appello o ricorso in cassazione.

Trascorsi tre anni dal giorno della separazione è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.

A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l'instaurarsi di una lite giudiziale.

Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi.

E' infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. L'art. 151 del codice civile stabilisce che" il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."

Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all'addebito di una separazione. Prescindendo dalle scontate ipotesi di violenza o commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro (che in taluni casi rendono ammissibile anche il divorzio immediato), vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l'addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, ecc.

Lo Studio Legale Fontana può occuparsi di tutte le procedure legate alla separazione: separazione consensuale e giudiziale, mediazione, condizioni, modifica delle condizioni (poiché le condizioni di separazione possono essere mutate qualora cambino le condizioni economiche o di salute di uno dei coniugi).

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile che ne determina la cessazione degli effetti civili (oltre al divorzio, tale cessazione interviene anche a seguito della morte di uno dei coniugi poiché tale evento comporta la cosiddetta naturale "conclusione del matrimonio").
Lo Studio Legale Fontana può occuparsi di tutte le procedure legate al divorzio: divorzio con domanda congiunta, divorzio giudiziale, modifica delle condizioni, appelli, esecuzione.

DIRITTO DEL LAVORO

Il diritto del lavoro si occupa di disciplinare tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro inteso in senso ampio. Quindi spazia dalla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale ) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale).

- L'inquadramento professionale è il principale sistema di valutazione e riconoscimento della professionalità dei lavoratori. Nei contratti nazionali del lavoro sono previsti determinati inquadramenti professionali in base a vari criteri, negli ultimi anni, però, le trasformazioni intervenute nei modi di lavorare e nelle professionalità hanno contribuito a rendere parzialmente superati i criteri utilizzati nei contratti nazionali di lavoro, per questi motivi sono stati contrattati in molte aziende degli inquadramenti professionali sostitutivi di quelli stabiliti dai contratti nazionali di lavoro, inoltre il lavoratore, può essere, eventualmente, destinato a svolgere incarichi corrispondenti ad un livello superiore, acquisito in un secondo momento oppure ad attività equivalenti a quelle previste dal contratto di lavoro iniziale.
La retribuzione non deve subire diminuzioni, rispetto a quella inizialmente percepita, anzi, dovrebbe essere adeguata all'attribuzione di mansioni di livello superiore.
Se il comportamento del datore di lavoro è contrario a queste linee guida, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro per richiedere l'accertamento in sede giudiziale dell'effettiva illegittimità del demansionamento posto in essere e ottenere la riassegnazione ad un adeguato livello professionale.

-Il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo dipendente.
Ogni licenziamento, esclusi rari casi, per essere valido, deve essere comunicato obbligatoriamente in forma scritta.
Il licenziamento può avvenire per giustificato motivo o per giusta causa. Il licenziamento per giustificato motivo può essere: soggettivo (quando il lavoratore non adempie ai suoi doveri di legge e di contratto) od oggettivo (quando l'azienda per vari motivi non ricava più utilità dal lavoro svolto da quel dipendente, o in generale, da una categoria di dipendenti).

-Il lavoratore può rivendicare le differenze retributive a lui spettanti (ovvero la differenza tra quanto da lui percepito a tutolo di retribuzione e quanto avrebbe dovuto essergli corrisposto se avesse svolto le mansioni superiori).

-Il datore di lavoro è tenuto a far si che l'ambiente di lavoro sia sicuro in base alle norme vigenti, nel caso in cui nell'esecuzione delle proprie mansioni lavorative un lavoratore subisca dei danni egli può richiedere un risarcimento danni al proprio datore di lavoro.

-Con il termine "mobbing" si intendono tutti quei comportamenti di natura persecutoria e vessatoria che si attuano sul posto di lavoro e che possono concretizzarsi in molteplici comportamenti (parole, atti scritti, ecc.) tutti accomunati dal risultato della lesione dei diritti inviolabili della dignità umana e professionale.
Il mobbing arreca alla persona che lo subisce un'offesa tale da menomarne anche l'integrità psico-fisica.

Lo studio Legale Fontana offre la propria assistenza nelle controversie di lavoro sopra indicate a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché nella redazione della documentazione corretta per richiedere le differenze retributive.

DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

Viaggiare per lavoro e decidere di stabilire ovunque si voglia la propria residenza (in osservanza con le leggi del luogo) è un diritto insopprimibile. In osservanza con le leggi italiane vengono abitualmente seguiti casi relativi ai permessi di soggiorno, all'asilo politico, ai ricorsi contro i decreti di espulsione.

DOMICILIAZIONE

Lo Studio offre il servizio di domiciliazione:

Per richiedere domiciliazioni: inviare una e-mail o contattare telefonicamente lo Studio
Il servizio di DOMICILIAZIONE è disponibile per le seguenti Curie:

Giudice di Pace di Latina e provincia, Tribunale di Latina, Corte d'Appello di Roma.
Tutti i servizi sono resi nel pieno rispetto della normativa vigente e delle tariffe professionali forensi con compensi da concordarsi con gli Studi deleganti.

Indennizzo per la irragionevole durata dei processi:

uno degli aspetti che dovrebbe caratterizzare un paese civile e moderno è un sistema giudiziario che funzioni e che elargisca il diritto alla giustizia in termini ragionevoli. Infatti ogni persona che si rivolge alla giustizia per avere la riparazione di un torto subito lo fa nell'immediatezza del danno o del problema, nel momento in cui è quindi più forte la sofferenza ed il bisogno di giustizia. Una risposta a questa domanda dell'individuo che arrivi dopo anni o decenni non è affatto satisfattiva ed anzi aggiunge al patimento subito anche quello di sentirsi negare un diritto fondamentale, insomma oltre al danno per cui si ricorre alla giustizia speso si aggiunge anche la beffa di una giustizia che non arriva mai o a distanza di così tanto tempo da divenire quasi inutile. Quante volte legittime domande giudiziarie sono arrivate a sentenza definitiva dopo che il debitore aveva defraudato, o comunque ceduto il proprio patrimonio così da rendere inutile la condanna stessa. Ciò imporrebbe un profondo intervento legislativo che dia al nostro sistema giustizia un minimo di serietà ed efficienza. In mancanza però, poiché si moltiplicavano le pronuncie della Corte di Strasburgo che condannavano l'Italia a riparazioni pecuniarie nei confronti degli utenti della giustizia, il nostr9o legislatore ha emenato la c.d. Legge Pinto il cui scopo è principalmente quello di evitare sanzioni per il nostro Paese, arginando le ripetute condanne riportate dall'Italia ad opera della Corte di Strasburgo, ed adeguarlo a quanto disposto dall'art. 13 del Cedu.

In generale la durata ragionevole del processo in primo grado è stata fissata, dai giudici italiani, ora in quattro (App. Genova decr. 28 agosto 2001), ora in tre anni (App. Torino decr. 25 giugno 2001), salva sempre la valutazione della complessità del caso concreto e salvo sempre il fatto che i parametri cronologici individuati dalla giurisprudenza non possono che avere, in questa materia, un mero valore orientativo, non tassativo (Cass. 17 ottobre 2002, n. 417). Per il secondo grado, invece, la durata ragionevole è stata indicata in due anni, ed in uno per i gradi successivi ( App. Perugia 13 febbraio 2002). In generale anche la Corte Europea ha sempre dichiarato irricevibili i ricorsi presentati nei confronti di processi di durata inferiore ai tre anni. In alcune ipotesi particolari, in cui l'oggetto del contendere richieda una celerità maggiore (es. giudizi riguardanti l'affidamento o l'adozione dei minori, o le cause di lavoro, pensionistiche o fallimentari) i termini di ragionevole durata dei processi sono stati fissati dalla Corte Europea entro i due anni e sette mesi.

Si badi bene però che la nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto, bensì relativo, non prestandosi ad una predeterminazione certa e predefinita, essendo la durata condizionata da parametri fattuali che sono strettamente legati alla singola fattispecie.

L legittimazione processuale (cioè il diritto di agire per chiedere l'indennizzo per la durata eccessiva dei processi) spetta a chi nel processo (di cui si lamenta l'eccessiva durata) abbia assunto la qualità di parte processuale, quindi non solo l'attore, ma anche il convenuto che abbia richiesto semplicemente il rigetto della domanda di controparte, così come ha diritto, in caso di domanda proposta a processo già concluso, non solo la parte vincitrice ma anche quella che fosse risultata soccombente (così tra le altre Cass. 24 gennaio 2003, n. 1069).

Il danno che consegue alll'eccessiva durata dei processi non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso: la parte non ha l'onere di provarlo, ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. In conclusione le sez. Unite hanno ribaltato, rispetto al passato, l'onere della prova: non spetta più al ricorrente dover provare il danno sofferto, ma all'Amministrazione convenuta provarne l'inconfigurabilità del caso concreto.

La somma riconosciuta a titolo di indennizzo o risarcimento varia tra i 1000 ed i 1500 euro per ogni anno di ritardo. Questa somma è considerata vincolante per i Giudici eh vanno a statuire su questo tipo di controversie in quanto